ergregergergerg

Nuovo DPCM: nelle zone rosse i centri sportivi saranno chiusi per decreto. Cambiano le modalità di definizione degli atleti di “interesse nazionale”

E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale un nuovo Decreto Ministeriale, che impone ulteriori restrizioni al fine di prevenire la diffusione del contagio del virus Covid-19. Come noto, nel provvedimento firmato dal premier Giuseppe Conte sono contemplate due diverse categorie di norme: quelle valide per tutto il territorio nazionale e altre norme valide in ambito regionale. L’Italia è stata divisa in tre aree di rischio (una ROSSA, una ARANCIONE e una GIALLA) definite sulla base di 21 parametri definiti dal Comitato Tecnico Scientifico. La valutazione dell’inserimento di una regione in una fascia sarà effettuata ogni quindici giorni e potrà cambiare in base all’evoluzione dei parametri sanitari.
Ecco l’analisi di quello che accadrà allo sport, e in particolare al tennis e ai centri sportivi sulla base del nuovo Decreto Ministeriale.

TERRITORIO NAZIONALE – Non cambia molto per lo sport rispetto all’ultimo Decreto Ministeriale. Il coprifuoco dalle 22 alle 5 non va ad influire oggettivamente sullo svolgimento dell’attività sportiva. Unica novità significativa, all’interno dei circoli sportivi gli spogliatoi devono rimanere chiusi.
ZONA ROSSA – Qui ci sarà un vero e proprio lockdown. I centri sportivi saranno chiusi per decreto. Rimane concesso effettuare attività sportiva e motoria soltanto individualmente, all’aperto e in prossimità della propria abitazione. Si ritorna quindi ai provvedimenti messi in atto durante il primo lockdown: il movimento sportivo viene fermato nella sua totalità.
ZONA ARANCIONE – Non ci sono limitazioni alle aperture di centri sportivi e allo svolgimento di attività sportiva all’aperto, al di là dell’ovvio rispetto delle norme di distanziamento sociale. Ma rimane un punto che potrebbe complicare non di poco l’attività sportiva. Nelle zone arancioni infatti è vietato ogni spostamento in un comune differente da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, motivi di salute, situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili nel proprio comune. Secondo un’interpretazione logica dunque non ci si può recare in un centro sportivo o in un circolo tennis di un altro comune, se nel proprio ce n’è uno aperto.
ZONA GIALLA – Qui valgono le leggi in vigore in tutto il territorio nazionale.

Inoltre va sottolineato un altro passaggio interessante del nuovo DPCM che riguarda gli “atleti di interesse nazionale”. Nel Decreto infatti è scritto che sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra. Rispetto al penultimo decreto dunque viene tolto il riferimento alle Federazioni come enti preposti a riconoscere “atleti di interesse nazionale”. Questo potrebbe far ipotizzare un cambio di rotta nella definizione di tali atleti dopo le ultime polemiche legate alla FIT (leggi articolo), che con un escamotage ha permesso a tutti i propri tesserati agonisti di giocare all’interno di campi indoor: dal nuovo DPCM infatti si evince che non saranno più le Federazioni a decidere i criteri per designare gli atleti di interesse nazionale.

In attesa della conferenza stampa ufficiale del Presidente Giuseppe Conte, manca soltanto da conoscere quali regioni saranno inserite nelle tre fasce di rischio.

3 Commenti
  1. Fede

    Le misure contenute nel decreto consentono l’attività motoria individuale all’aperto… sono consentite solo gare competizioni sportive autorizzate dal Coni

    Novembre 4, 2020 at 7:09 pm - Rispondi
  2. Francesco

    Art.1 punto 9.e) del DPCM del 04/11/2020 dice:
    e) sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e Enti di promozione sportiva;

    Cosa si intende per PARTECIPANTI iscritti alle competizioni? Devono essere già ISCRITTI alle competizioni stesse?

    Rimane in vigore, come da precedente DPCM, la possibilità di svolgere attività nei campi coperti da palloni pressostatici solo ai “partecipanti” agli eventi e competizioni di interesse nazionale?

    Ringrazio per l’attenzione.

    Novembre 5, 2020 at 7:41 pm - Rispondi
    • Redazione GTT

      Si intende “potenzialmente partecipanti”, quindi tutti i tennisti con tessera agonistica lo sono, secondo l’interpretazione della FIT

      Novembre 5, 2020 at 9:47 pm - Rispondi

Invia un commento

La tua email non sarà pubblicata